Chi ne ha diritto
La regola riguarda i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006: chi, cioè, alla data del 1° gennaio 2007 non risultava già titolare di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria. Non conta l'età, conta la data di inizio della storia contributiva.
Per queste persone il D.lgs. 252/2005, art. 8, comma 6, prevede un plafond di deducibilità più generoso nella seconda parte della carriera, come compensazione degli anni iniziali in cui la capacità di risparmio è tipicamente bassa.
Come si calcola l'importo recuperabile
Nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare il plafond complessivo di riferimento è pari a cinque volte il limite annuo vigente in quegli anni. Chi può utilizzare il recupero oggi ha concluso il quinquennio entro il 2025, quando il limite annuo era 5.164,57 €: il plafond di riferimento è quindi 25.822,85 €. Se in quei cinque anni hai dedotto meno, la differenza diventa un'eccedenza utilizzabile più avanti:
- Eccedenza complessiva = 25.822,85 € − contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni.
- Tetto annuo dell'eccedenza: 2.650,00 €, che si somma al limite ordinario di 5.300,00 €.
- Limite massimo di un singolo anno: 7.950,00 € di contributi deducibili.
Nel conteggio dei contributi dei primi cinque anni rientrano sia i versamenti del lavoratore sia quelli del datore di lavoro. Il TFR conferito al fondo resta fuori: non occupa il plafond e non riduce l'eccedenza recuperabile.
Quando parte e quando scade la finestra
Il beneficio è utilizzabile nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione: in pratica dal sesto al venticinquesimo anno di adesione alla previdenza complementare. Il conteggio parte dalla partecipazione al fondo, non dall'inizio del lavoro.
Alla scadenza della finestra l'eccedenza non utilizzata si perde: non è riportabile oltre e non è rimborsabile. Poiché il tetto annuo è di 2.650,00 €, chi ha un'eccedenza ampia deve distribuirla su più anni e iniziare presto.
Esempio numerico
Un lavoratore di prima occupazione nel 2010 aderisce al fondo pensione lo stesso anno e nei primi cinque anni deduce complessivamente 6.000 euro. L'eccedenza recuperabile è pari a 19.822,85 €. Dal sesto anno può dedurre fino a 7.950,00 € l'anno.
Se versa 7.950,00 € ogni anno, esaurisce l'eccedenza in circa otto anni, ampiamente dentro la finestra. Con un'aliquota marginale del 33%, i soli 2.650,00 € aggiuntivi di ogni anno valgono circa 875 € di IRPEF risparmiata in più rispetto al limite ordinario.
Gli importi sono calcolati con i parametri configurati per l'anno d'imposta corrente e con la sola IRPEF erariale: vedi la metodologia.
Cosa questo recupero non è
- Non è un rimborso dei contributi non versati in passato: è un plafond fiscale più alto sui versamenti futuri.
- Non è un riscatto di contributi previdenziali obbligatori: non copre buchi contributivi INPS né periodi scoperti della pensione pubblica.
- Non si attiva da solo: se versi entro 5.300,00 € l'anno l'eccedenza resta inutilizzata.
- Non aumenta il beneficio se manca capienza IRPEF: senza imposta dovuta non c'è imposta da risparmiare.
Come usarlo in pratica
- Ricostruisci l'anno di prima occupazione e l'anno di prima adesione al fondo.
- Somma i contributi dedotti nei primi cinque anni di partecipazione, tuoi e del datore.
- Comunica al fondo pensione (o al datore di lavoro che effettua le trattenute) di essere lavoratore di prima occupazione successiva al 2007, così che la deduzione superiore venga applicata correttamente in busta paga.
- Se versi in autonomia, indica l'importo fra gli oneri deducibili in dichiarazione dei redditi, conservando la documentazione.
Errori frequenti
- contare il TFR conferito fra i contributi dei primi cinque anni;
- far partire la finestra dall'inizio del lavoro anziché dalla partecipazione al fondo;
- dimenticare il contributo del datore di lavoro, che riduce l'eccedenza;
- rinviare l'utilizzo e arrivare a fine finestra con eccedenza inutilizzata;
- non comunicare al fondo la condizione di prima occupazione post 2007.
Risposte essenziali
Domande frequenti
Verifica indipendente
Fonti ufficiali
- D.lgs. 252/2005 — disciplina delle forme pensionistiche complementari (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate — Aliquote e calcolo dell'IRPEF
- COVIP — informazioni sulla previdenza complementare
- INPS — portale istituzionale
In caso di discordanza fa sempre fede il testo pubblicato dalla fonte ufficiale.
Continua da qui
Capire cosa cambia per chi ha iniziato a lavorare da poco.
Disclaimer. Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza fiscale, previdenziale, finanziaria o legale personalizzata. Le simulazioni si basano sulle ipotesi indicate e possono differire dalla tua situazione reale. Prima di assumere decisioni, verifica le informazioni sulle fonti ufficiali o rivolgiti a un professionista abilitato.