Fondi pensione
Fondo pensione: meglio rendita o capitale? Le opzioni dal 2026
Al momento del pensionamento la posizione accumulata può essere trasformata in rendita vitalizia oppure liquidata in capitale entro i limiti di legge. La Legge di Bilancio 2026 ha ampliato le opzioni disponibili, mentre l'annunciato aumento della quota di capitale è stato annullato prima di entrare in vigore. La scelta non ha una risposta unica: dipende da obiettivi, altre fonti di reddito, orizzonte e situazione familiare.
Redazione Pensione FuturaAggiornato il
Le regole di base
Per accedere alla prestazione servono i requisiti della pensione obbligatoria e almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, salve le eccezioni previste. La forma naturale della prestazione è la rendita; il capitale è ammesso entro i limiti fissati dalla legge.
Resta la clausola che consente di ottenere il 100% in capitale quando ricorrono i requisiti di legge legati all'importo della rendita minima. Se ti riguarda, la verifica va fatta con il tuo fondo sui dati reali della tua posizione: non è una condizione stimabile a priori.
Cosa cambia dal 1° luglio 2026
- la quota massima ordinaria del montante finale erogabile in capitale resta il 50%;
- sono previste anche la rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili entro i limiti di legge.
Cosa è cambiato: 60% annunciato, 50% confermato
Cosa è cambiato
La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) aveva previsto l'innalzamento della quota ordinaria di capitale dal 50% al 60% del montante, con decorrenza 1° luglio 2026. Prima della decorrenza, l'art. 16-ter del DL 62/2026, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, ha nuovamente sostituito il 60% con il 50% nell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 252/2005. Il limite ordinario applicabile è quindi 50%: l'aumento al 60% non è mai diventato operativo. Restano invece confermate la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili dal 1° luglio 2026, e l'erogazione frazionata dal 31 ottobre 2026.Erogazione frazionata: dal 31 ottobre 2026
Erogazione frazionata: disponibile dal 31 ottobre 2026
L'erogazione frazionata del capitale su almeno cinque anni introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 non è ancora operativa alla data di aggiornamento di questa pagina (26 agosto 2026): diventa fruibile dal 31 ottobre 2026.Rendita e capitale a confronto
| Aspetto | Rendita | Capitale |
|---|---|---|
| Rischio longevità | coperto: l'erogazione è vitalizia | a carico dell'aderente, che gestisce la somma nel tempo |
| Liquidità immediata | limitata alla rata periodica | disponibile subito, entro la quota ammessa |
| Continuità ai superstiti | dipende dal tipo di rendita scelta (es. reversibile, certa per N anni) | la somma percepita rientra nel patrimonio personale |
| Gestione successiva | a carico del gestore, secondo il contratto | a carico dell'aderente, con i rischi delle scelte di investimento |
Le condizioni di conversione in rendita, i coefficienti e le opzioni disponibili variano da fondo a fondo: sono elementi da leggere nella documentazione della propria forma pensionistica e da tenere presenti anche quando si confrontano i fondi o si valuta un trasferimento.
Il peso della fiscalità
Sia la rendita sia il capitale, nel regime agevolato, scontano l'imposta sostitutiva dal 15% al 9% sulla parte imponibile secondo l'anzianità di partecipazione: il dettaglio è nella guida sulla tassazione del fondo pensione. L'erogazione frazionata, quando sarà disponibile, seguirà invece un regime distinto (20%-15%).
Nessuna raccomandazione
Questa pagina descrive le opzioni previste dalla normativa: non indica quale scelta sia preferibile. La decisione dipende da reddito pensionistico complessivo, patrimonio, situazione familiare e obiettivi personali.Domande frequenti
Fonti ufficiali
- Gazzetta Ufficiale — testo coordinato del DL 62/2026 con la legge 25 giugno 2026, n. 112 (art. 16-ter)
- COVIP — le prestazioni della previdenza complementare
- Ministero del Lavoro — Previdenza complementare: le novità della Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° luglio 2026
- Ministero del Lavoro — Previdenza complementare: quali diritti ho
- Ministero del Lavoro — Previdenza complementare, glossario e FAQ
In caso di discordanza fa sempre fede il testo pubblicato dalla fonte ufficiale.
Disclaimer. Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza fiscale, previdenziale, finanziaria o legale personalizzata. Le simulazioni si basano sulle ipotesi indicate e possono differire dalla tua situazione reale. Prima di assumere decisioni, verifica le informazioni sulle fonti ufficiali o rivolgiti a un professionista abilitato.