Tabella sintetica delle aliquote
| Somma erogata | Aliquota sulla parte imponibile |
|---|---|
| Prestazione pensionistica (rendita o capitale, regime agevolato) | 15% → 9% |
| Anticipazione per spese sanitarie | 15% → 9% |
| Anticipazione prima casa e ulteriori esigenze | 23% |
| Riscatti per le cause agevolate (art. 14, commi 2 e 3, D.lgs. 252/2005) | 15% → 9% |
| Perdita dei requisiti per cause non agevolate | 23% |
| Erogazione frazionata (solo dal 31 ottobre 2026) | 20% → 15% |
Prestazione pensionistica: dal 15% al 9%
La prestazione erogata al pensionamento, in rendita o in capitale, sconta un'imposta sostitutiva del 15% sulla parte imponibile. L'aliquota si riduce di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un massimo di 6 punti: dopo 35 anni di partecipazione si arriva al 9%. Per accedere alla prestazione servono i requisiti della pensione obbligatoria e almeno cinque anni di partecipazione, salve le eccezioni previste.
Che cos'è la «parte imponibile»
Il montante del fondo è composto da tre blocchi, tassati in modo diverso:
- contributi dedotti e TFR conferito: non hanno ancora scontato imposte, quindi formano la parte imponibile;
- rendimenti: già assoggettati a imposta sostitutiva anno per anno durante la fase di accumulo, non sono tassati di nuovo alla prestazione;
- contributi non dedotti: hanno già pagato l'IRPEF, quindi non rientrano nell'imponibile — a condizione che siano stati comunicati al fondo nei termini di legge.
È il motivo pratico per cui conviene tenere traccia del proprio plafond di deducibilità anno per anno.
Anticipazioni e riscatti
Le anticipazioni sanitarie conservano il regime agevolato 15%-9%; l'anticipazione per la prima casa e quelle per ulteriori esigenze sono tassate al 23%. Per i riscatti la distinzione dipende dalla causa: agevolata (15%-9%) o non agevolata (23%).
Erogazione frazionata: dal 31 ottobre 2026
Quando sarà operativa, la nuova modalità prevede un'aliquota del 20%, ridotta di 0,25 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un minimo del 15% dopo 35 anni. È un regime distinto da quello agevolato delle prestazioni tradizionali: le due discipline non si sovrappongono.
Risposte essenziali
Domande frequenti
Verifica indipendente
Fonti ufficiali
- Ministero del Lavoro — Previdenza complementare, glossario e FAQ
- Ministero del Lavoro — Previdenza complementare: le novità della Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° luglio 2026
- COVIP — le prestazioni della previdenza complementare
- D.lgs. 252/2005 — disciplina delle forme pensionistiche complementari (Normattiva)
In caso di discordanza fa sempre fede il testo pubblicato dalla fonte ufficiale.
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Sapere quanto si paga quando il fondo viene incassato.
Disclaimer. Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza fiscale, previdenziale, finanziaria o legale personalizzata. Le simulazioni si basano sulle ipotesi indicate e possono differire dalla tua situazione reale. Prima di assumere decisioni, verifica le informazioni sulle fonti ufficiali o rivolgiti a un professionista abilitato.