Vai al contenuto

Fondi pensione

Tassazione del fondo pensione nel 2026: prestazione, anticipazioni e riscatti

La previdenza complementare ha un regime fiscale proprio, distinto dall'IRPEF ordinaria. Le aliquote cambiano in base al tipo di somma erogata — prestazione finale, anticipazione o riscatto — e alla causa che la giustifica. Questa pagina raccoglie il quadro sintetico aggiornato al 2026 e spiega cosa si intende per «parte imponibile».

Redazione Pensione FuturaAggiornato il

Tabella sintetica delle aliquote

Somma erogataAliquota sulla parte imponibile
Prestazione pensionistica (rendita o capitale, regime agevolato)15% → 9%
Anticipazione per spese sanitarie15% → 9%
Anticipazione prima casa e ulteriori esigenze23%
Riscatti per le cause agevolate (art. 14, commi 2 e 3, D.lgs. 252/2005)15% → 9%
Perdita dei requisiti per cause non agevolate23%
Erogazione frazionata (solo dal 31 ottobre 2026)20% → 15%

Prestazione pensionistica: dal 15% al 9%

La prestazione erogata al pensionamento, in rendita o in capitale, sconta un'imposta sostitutiva del 15% sulla parte imponibile. L'aliquota si riduce di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un massimo di 6 punti: dopo 35 anni di partecipazione si arriva al 9%. Per accedere alla prestazione servono i requisiti della pensione obbligatoria e almeno cinque anni di partecipazione, salve le eccezioni previste.

Che cos'è la «parte imponibile»

Il montante del fondo è composto da tre blocchi, tassati in modo diverso:

  • contributi dedotti e TFR conferito: non hanno ancora scontato imposte, quindi formano la parte imponibile;
  • rendimenti: già assoggettati a imposta sostitutiva anno per anno durante la fase di accumulo, non sono tassati di nuovo alla prestazione;
  • contributi non dedotti: hanno già pagato l'IRPEF, quindi non rientrano nell'imponibile — a condizione che siano stati comunicati al fondo nei termini di legge.

È il motivo pratico per cui conviene tenere traccia del proprio plafond di deducibilità anno per anno.

Anticipazioni e riscatti

Le anticipazioni sanitarie conservano il regime agevolato 15%-9%; l'anticipazione per la prima casa e quelle per ulteriori esigenze sono tassate al 23%. Per i riscatti la distinzione dipende dalla causa: agevolata (15%-9%) o non agevolata (23%).

Erogazione frazionata: dal 31 ottobre 2026

Erogazione frazionata: disponibile dal 31 ottobre 2026

L'erogazione frazionata del capitale su almeno cinque anni introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 non è ancora operativa alla data di aggiornamento di questa pagina (26 agosto 2026): diventa fruibile dal 31 ottobre 2026.

Quando sarà operativa, la nuova modalità prevede un'aliquota del 20%, ridotta di 0,25 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un minimo del 15% dopo 35 anni. È un regime distinto da quello agevolato delle prestazioni tradizionali: le due discipline non si sovrappongono.

Domande frequenti

Fonti ufficiali

In caso di discordanza fa sempre fede il testo pubblicato dalla fonte ufficiale.

Disclaimer. Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza fiscale, previdenziale, finanziaria o legale personalizzata. Le simulazioni si basano sulle ipotesi indicate e possono differire dalla tua situazione reale. Prima di assumere decisioni, verifica le informazioni sulle fonti ufficiali o rivolgiti a un professionista abilitato.

Ti è stato utile? CondividiWhatsAppFacebookXLinkedIn

Leggi anche

Resta aggiornato quando cambiano le regole

Poche email all'anno su importi, aliquote e scadenze che incidono su pensione, TFR e risparmio fiscale. Cancellazione in un clic.

Ti avvisiamo quando cambiano limiti, aliquote e regole. Nessuno spam. Informativa privacy.