L'aliquota sul risultato netto di gestione
Il risultato netto maturato ogni anno dalla gestione è assoggettato a un'imposta sostitutiva del 20%. La regola, già contenuta nella disciplina della previdenza complementare, è riprodotta nell'art. 257 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), in vigore dal 4 luglio 2026.
La quota da titoli di Stato
La parte di rendimento riferibile a titoli di Stato ed equiparati gode di un trattamento equivalente al 12,5%, ottenuto attraverso un meccanismo di riduzione della base imponibile. L'effetto è che l'aliquota complessiva effettiva del fondo dipende dalla composizione del portafoglio del comparto scelto: un elemento da tenere presente quando si confrontano i fondi e i comparti.
Chi versa l'imposta e quando
L'imposta è applicata dentro la forma pensionistica: l'aderente non la versa separatamente e non la indica nel 730. Il rendimento che vede sull'estratto conto è già al netto dell'imposta maturata sulla gestione.
Cosa non confondere
- rendimenti annuali: 20% sul risultato netto di gestione, dentro il fondo;
- prestazione finale: imposta sostitutiva dal 15% al 9% sulla parte imponibile, secondo l'anzianità di partecipazione (guida dedicata);
- anticipazioni e riscatti: 15%-9% o 23% a seconda della causale.
I rendimenti già tassati anno per anno non rientrano di nuovo nella base imponibile della prestazione; allo stesso modo non vi rientrano i contributi già tassati e correttamente comunicati come contributi non dedotti.
Una discrepanza fra fonti istituzionali
Dove vedi l'imposta nella tua posizione
L'imposta sui rendimenti non arriva mai come bolletta a casa: il fondo la versa e la posizione individuale viene decurtata in proporzione. Concretamente:
- il valore quota che leggi sull'estratto è già al netto dell'imposta di competenza dell'anno;
- nella comunicazione periodica trovi il risultato di gestione lordo e l'imposta applicata, voce per voce;
- non devi indicare nulla in dichiarazione: la previdenza complementare è a tassazione sostitutiva.
Questo spiega perché confrontare il rendimento di un fondo pensione con quello di uno strumento tassato solo al momento della vendita non è immediato: nel primo caso il prelievo è annuale e già scontato nel valore quota. La tassazione della somma che incasserai alla fine segue invece regole del tutto diverse, spiegate nella guida sulla tassazione della prestazione.
Risposte essenziali
Domande frequenti
Verifica indipendente
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — Testo unico delle imposte sui redditi, art. 257 (Gazzetta Ufficiale)
- D.lgs. 252/2005 — disciplina delle forme pensionistiche complementari (Normattiva)
- COVIP — le prestazioni della previdenza complementare
- COVIP — I vantaggi fiscali della previdenza complementare (PDF)
- Ministero del Lavoro — Previdenza complementare, glossario e FAQ
In caso di discordanza fa sempre fede il testo pubblicato dalla fonte ufficiale.
Disclaimer. Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza fiscale, previdenziale, finanziaria o legale personalizzata. Le simulazioni si basano sulle ipotesi indicate e possono differire dalla tua situazione reale. Prima di assumere decisioni, verifica le informazioni sulle fonti ufficiali o rivolgiti a un professionista abilitato.