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Fondi pensione

Tassazione dei rendimenti del fondo pensione nel 2026: 20%, titoli di Stato e novità

I rendimenti del fondo pensione sono tassati ogni anno all'interno della forma pensionistica, non dall'aderente. È un meccanismo diverso dalla tassazione della prestazione finale e dalle aliquote su anticipazioni e riscatti: confonderli porta a stime del montante sbagliate.

Redazione Pensione FuturaAggiornato il

L'aliquota sul risultato netto di gestione

Il risultato netto maturato ogni anno dalla gestione è assoggettato a un'imposta sostitutiva del 20%. La regola, già contenuta nella disciplina della previdenza complementare, è riprodotta nell'art. 257 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), in vigore dal 4 luglio 2026.

La quota da titoli di Stato

La parte di rendimento riferibile a titoli di Stato ed equiparati gode di un trattamento equivalente al 12,5%, ottenuto attraverso un meccanismo di riduzione della base imponibile. L'effetto è che l'aliquota complessiva effettiva del fondo dipende dalla composizione del portafoglio del comparto scelto: un elemento da tenere presente quando si confrontano i fondi e i comparti.

Chi versa l'imposta e quando

L'imposta è applicata dentro la forma pensionistica: l'aderente non la versa separatamente e non la indica nel 730. Il rendimento che vede sull'estratto conto è già al netto dell'imposta maturata sulla gestione.

Cosa non confondere

  • rendimenti annuali: 20% sul risultato netto di gestione, dentro il fondo;
  • prestazione finale: imposta sostitutiva dal 15% al 9% sulla parte imponibile, secondo l'anzianità di partecipazione (guida dedicata);
  • anticipazioni e riscatti: 15%-9% o 23% a seconda della causale.

I rendimenti già tassati anno per anno non rientrano di nuovo nella base imponibile della prestazione; allo stesso modo non vi rientrano i contributi già tassati e correttamente comunicati come contributi non dedotti.

Una discrepanza fra fonti istituzionali

Come trattiamo questa materia

Alcune pagine informative istituzionali descrivono oggi una riduzione per anzianità della «tassazione sui rendimenti». Il testo legislativo vigente (art. 257 del D.Lgs. 117/2026) mantiene però l'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto di gestione, mentre la riduzione dal 20% al 15% introdotta dalla legge 199/2025 è collocata nell'art. 11 del D.Lgs. 252/2005 e riguarda l'erogazione frazionata della prestazione, disponibile dal 31 ottobre 2026. Per calcoli e simulazioni Pensione Futura adotta il testo normativo vigente; aggiorneremo la pagina se arriveranno chiarimenti o correzioni istituzionali.

Domande frequenti

Fonti ufficiali

In caso di discordanza fa sempre fede il testo pubblicato dalla fonte ufficiale.

Disclaimer. Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza fiscale, previdenziale, finanziaria o legale personalizzata. Le simulazioni si basano sulle ipotesi indicate e possono differire dalla tua situazione reale. Prima di assumere decisioni, verifica le informazioni sulle fonti ufficiali o rivolgiti a un professionista abilitato.

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