Chi apre la posizione e a chi appartiene
L'adesione di un minore è possibile quando lo statuto o il regolamento della forma pensionistica la prevede: in pratica soprattutto fondi pensione aperti e PIP, mentre i fondi negoziali ammettono i familiari a carico solo se lo prevedono espressamente. Il modulo lo sottoscrive chi ha la rappresentanza legale del minore, cioè di norma il genitore o il tutore: un nonno può contribuire, ma non è per ciò solo autorizzato ad aprire da solo la posizione.
La posizione è intestata al minore e il denaro versato è suo. Al compimento dei 18 anni le decisioni passano interamente a lui: comparto, contribuzione, eventuali richieste al fondo. Questo non significa però che la somma diventi liquida: resta vincolata alle condizioni di anticipazione e riscatto previste dalla normativa e dal regolamento della forma scelta.
Prima di scegliere dove aderire vale la pena guardare i costi, perché su decenni incidono molto: il confronto fra le forme pensionistiche aiuta a leggere l'indicatore sintetico dei costi e i comparti disponibili.
Chi può dedurre: conta chi sostiene la spesa
È il punto in cui le versioni semplificate sbagliano più spesso, in entrambe le direzioni. Non è vero che deduce chiunque firmi il bonifico, ma non è vero neppure che la deduzione spetti in automatico ai genitori per il solo fatto che il minore è fiscalmente a carico. La normativa dà rilievo ai contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico per la parte che il familiare non deduce dal proprio reddito, e la prassi dell'Agenzia delle Entrate lega gli oneri deducibili alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.
Nella pratica entrano quindi in gioco più elementi insieme:
- chi ha materialmente sostenuto l'onere, e con quale flusso di pagamento;
- la documentazione disponibile (ricevute e attestazioni rilasciate dal fondo);
- la condizione di familiare fiscalmente a carico nell'anno d'imposta;
- la quota che il familiare non deduce dal proprio reddito;
- il reddito IRPEF di chi deduce e la sua capienza residua nel limite annuo.
Le condizioni complete sono nella guida sul fondo pensione per familiari a carico. Quando il figlio non è più fiscalmente a carico la posizione fiscale va semplicemente rivalutata: da quel momento la deduzione segue il suo reddito e il trattamento di eventuali versamenti fatti da altri va verificato caso per caso.
Il limite annuo del 2026: 5.300,00 €
Limite ordinario di deducibilità — anno d'imposta 2026
5.300,00 €
Importo annuo complessivo per contribuente, sul totale delle forme pensionistiche a cui partecipa: comprende i contributi propri, quelli del datore di lavoro e quelli versati per familiari fiscalmente a carico, per la quota che questi non deducono. Fino al 2025 il limite era 5.164,57 €. Il TFR conferito al fondo resta fuori dal plafond.
Aprire una posizione per il figlio non crea un secondo limite: il plafond non si moltiplica con il numero di fondi o di posizioni. Se un contribuente ha già saturato la capienza con i propri versamenti e con quelli del datore, i versamenti ulteriori non riducono l'imponibile. Nulla vieta di versare di più, ma l'eccedenza non è automaticamente deducibile.
La parte non dedotta va comunicata al fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento, o prima se nel frattempo matura il diritto alla prestazione: serve a evitare che quelle somme siano tassate una seconda volta al momento dell'erogazione. Non è un credito né un rimborso da recuperare: è un dato da far registrare. I dettagli sono nella guida sui contributi non dedotti. Nessun aumento automatico del limite è previsto per gli anni futuri.
Quanto vale la deduzione: un esempio aritmetico
Non esiste un «costo reale» valido per tutti, perché il valore della deduzione dipende dall'aliquota marginale e dalla capienza di chi deduce. Questo è un esempio puramente aritmetico, con ipotesi dichiarate:
- contributo di 1.000,00 € interamente deducibile, cioè con diritto alla deduzione e capienza residua nel limite annuo;
- importo che ricade interamente nello scaglione con aliquota 33% dell'anno d'imposta 2026;
- risparmio IRPEF: 1.000,00 € × 33% = 330,00 €;
- esborso dopo il beneficio fiscale: 670,00 €.
Le tappe della vita
Dalla nascita ai 18 anni
È la fase in cui i versamenti dei familiari hanno più tempo davanti. Le decisioni sono di chi ha la rappresentanza legale; il trattamento fiscale segue le condizioni viste sopra.
Gli anni di studio
La contribuzione può proseguire o fermarsi senza penalità: la posizione resta investita anche se nessuno versa. È la fase in cui conviene verificare comparto e costi, più che aumentare gli importi.
Il primo lavoro: TFR e contributo del datore
Da qui la posizione cresce soprattutto grazie a flussi che non pesano sul bilancio familiare:
- il TFR conferito alimenta il fondo ogni anno senza ridurre lo stipendio netto e non consuma il plafond di deducibilità;
- il contributo del datore di lavoro: percentuali, base retributiva di calcolo e condizioni — di solito il versamento di una quota a carico del lavoratore — dipendono dal CCNL o dall'accordo applicabile. È denaro aggiuntivo rispetto alla quota propria del lavoratore, ma entrambe le parti rientrano nello stesso limite annuo di deducibilità.
Il riscatto della laurea: un capitolo a parte
Il riscatto degli anni di studio riguarda la pensione obbligatoria, non il fondo pensione: non entra nella posizione di previdenza complementare e non produce i rendimenti del fondo. Richiede che il titolo sia stato conseguito e riguarda i soli periodi del corso legale ammessi al riscatto e non già coperti da altra contribuzione. Il costo dipende dal sistema di calcolo applicabile, dalla gestione previdenziale e dalla retribuzione o dal minimale di riferimento: non è basso «perché si è giovani».
Può aumentare anzianità e importo della pensione INPS, ma non garantisce di per sé un'uscita anticipata. Sul piano fiscale:
- se l'onere è sostenuto dall'interessato con un proprio reddito, si applica ordinariamente la deduzione dal reddito complessivo;
- se riguarda un familiare fiscalmente a carico inoccupato — mai iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria — il familiare che sostiene la spesa può fruire di una detrazione del 19%, alle condizioni applicabili e nei limiti della capienza d'imposta.
Non sono le uniche situazioni possibili: gli altri casi vanno verificati sulla posizione concreta. La scheda ufficiale è quella dell'INPS sul riscatto della laurea. Nei numeri simulati più avanti il costo del riscatto e l'eventuale maggiore pensione INPS non sono inclusi.
I 1.000 € dei nonni nel tempo
Prima tabella: solo i versamenti dei nonni, 18.000 € complessivi in 18 quote annuali, lasciati investiti fino a t = 65 anni. I tassi sono ipotesi aritmetiche di rendimento netto nominale, al netto di costi e imposta sui risultati di gestione ma prima dell'eventuale tassazione della prestazione.
| Rendimento netto ipotizzato | Versato | Valore a t = 65 (nominale) |
|---|---|---|
| 0% | 18.000 € | 18.000 € |
| 2% | 18.000 € | 54.309 € |
| 3% | 18.000 € | 93.936 € |
| 4% | 18.000 € | 162.023 € |
Lo scenario 0% non è un minimo garantito né un limite inferiore: i risultati possono essere peggiori e anche negativi. Anche restituendo esattamente quanto versato, il potere d'acquisto di quelle somme dopo 65 anni sarebbe molto inferiore.
Lo scenario completo: un impegno molto maggiore
La seconda tabella è facoltativa e serve a evitare un equivoco frequente: i totali più grandi non nascono dai 1.000 € l'anno dei nonni, ma dall'insieme dei flussi di una vita lavorativa. Le ipotesi aggiuntive sono queste:
- eventuali 5.000 € versati durante gli anni di università (età 19-23, date illustrative: un percorso reale può essere diverso);
- nessun versamento alle età 24 e 25;
- lavoro dai 25 ai 65 anni, con retribuzione utile ipotizzata di 40.000 € costante in termini nominali: nessuna carriera e nessun aumento salariale;
- TFR annuo di 2.762,96 € (retribuzione utile / 13.5, meno il contributo aggiuntivo IVS dello 0,5% assunto applicabile), con i parametri del nostro config fiscale;
- 400 € l'anno a carico del lavoratore e 400 € l'anno di contributo del datore (1% + 1%: solo un'ipotesi di esempio), più 4.500 € di versamenti volontari: in totale 5.300 € l'anno, senza doppi conteggi.
Significa un impegno proprio dell'adulto di 4.900 € l'anno, più 400 € del datore e 2.762,96 € di TFR. Versato in tutto: 345.518,52 €, di cui 18.000 € dai nonni. Se in futuro il limite di deducibilità cambiasse, il beneficio fiscale andrebbe rivalutato: nel modello gli importi restano fissi, non è una previsione normativa.
| Rendimento netto ipotizzato | Valore a t = 65 (nominale) | Di cui quote dei nonni | Potere d'acquisto 2026 |
|---|---|---|---|
| 0% | 345.519 € | 18.000 € | 95.381 € |
| 2% | 553.283 € | 54.309 € | 152.734 € |
| 3% | 720.267 € | 93.936 € | 198.830 € |
| 4% | 956.336 € | 162.023 € | 263.997 € |
| 5% | 1.295.570 € | 278.679 € | 357.643 € |
Un rendimento netto del 5% mantenuto per 65 anni è un'ipotesi impegnativa: non è un obiettivo del sito né un rendimento atteso. La colonna del potere d'acquisto usa un'inflazione ipotizzata del 2% annuo, che è anch'essa un'ipotesi e non una previsione.
Come sono calcolati questi numeri
Il metodo è volutamente semplice e riproducibile. Ogni versamento si considera fatto a fine anno: in ciascun anno prima si rivaluta il saldo già accumulato, poi si aggiunge il contributo di quell'anno. Nessun versamento a t = 0. Il valore finale è la somma, per ogni anno, del contributo moltiplicato per il fattore di capitalizzazione dei suoi anni residui:
valore = Σ Ct × (1 + r)65 − t — dove t è l'età a fine anno, Ct il versamento di quell'anno ed r il rendimento netto annuo ipotizzato. Il potere d'acquisto è il valore nominale diviso per (1 + 0.02)65.
Cosa resta fuori dal modello: l'eventuale rimborso IRPEF non viene reinvestito; non sono previste interruzioni, anticipazioni o riscatti; la pensione INPS e un eventuale secondo fondo sono esclusi; i totali sono al lordo della tassazione della prestazione. I 65 anni sono un orizzonte matematico (anno 2091), non un'età pensionabile prevista né garantita.
Dal montante alla prestazione
Un montante non è uno stipendio. Al momento della prestazione una parte può essere erogata in capitale e una parte convertita in rendita, secondo le regole della forma pensionistica e la normativa allora vigente. L'importo periodico dipende dai coefficienti di conversione applicati, dall'età, dall'opzione scelta (vitalizia semplice, reversibile, certa per un periodo) e dalle basi demografiche del momento: nessuno può indicarli oggi per chi riceverà una prestazione fra decenni. Per questo qui non trovi una cifra mensile: un rendimento ipotizzato non è un coefficiente di conversione, e confondere i due piani produce numeri privi di significato. Il tema è approfondito in rendita o capitale.
Se l'aderente manca prima della prestazione
Prima dell'inizio dell'erogazione la posizione può essere riscattata dai soggetti designati dall'aderente o, in mancanza, dagli eredi, secondo la normativa e il regolamento della forma. Queste somme sono acquisite a titolo proprio e restano fuori dall'asse ereditario, quindi non scontano l'imposta di successione: non significa però che siano esenti da ogni imposta.
Per i montanti maturati dal 2007, sulla parte imponibile del riscatto per premorienza si applica una ritenuta del 15%, riducibile fino al 9% in funzione degli anni di partecipazione. Restano esclusi dalla base imponibile i rendimenti già tassati e i contributi non dedotti regolarmente documentati; per i montanti più antichi valgono regimi storici diversi.
Dopo l'inizio della prestazione conta invece l'opzione scelta: una rendita vitalizia semplice si estingue con l'aderente, mentre reversibilità, rendita certa per un periodo, controassicurazione o altre forme previste dal regolamento disciplinano l'eventuale residuo, di norma a fronte di un importo periodico più basso.
Serve un secondo fondo?
No, non per la tutela in caso di premorienza: quella opera già sulla posizione esistente. Aprire una seconda posizione non raddoppia il limite di deducibilità e aggiunge costi. Può avere senso per ragioni diverse e concrete — ad esempio un fondo negoziale con contributo del datore accanto a una posizione già avviata — da valutare sui costi e sulle necessità reali: il confronto è nella guida sul secondo fondo pensione.
Checklist prima di aprire una posizione
- verifica che la forma scelta ammetta l'adesione dei minori o dei familiari a carico;
- accertati che a sottoscrivere sia chi ha la rappresentanza legale del minore;
- confronta l'indicatore sintetico dei costi: su decenni è la voce più pesante;
- definisci chi sostiene effettivamente l'onere e come lo documenta: la deduzione non segue automaticamente il rapporto di parentela né il solo carico fiscale;
- calcola la capienza residua nel limite annuo, contando anche contributi propri e del datore di lavoro;
- verifica con un CAF o un professionista abilitato l'attribuzione fiscale dei versamenti fatti da un familiare diverso da chi deduce;
- scegli un comparto coerente con un orizzonte molto lungo e rivedilo nel tempo;
- conserva ricevute e attestazioni e comunica al fondo gli eventuali contributi non dedotti entro il termine previsto.
Un gesto che può accompagnarli nel tempo
Quello che si regala davvero, aprendo una posizione alla nascita, non è una cifra: è tempo, un'abitudine e un'opportunità che resteranno a disposizione di chi crescerà. Le tabelle di questa pagina servono a dare la misura di quanto conti cominciare presto, non a promettere un risultato. Il resto lo faranno gli anni, le scelte di quella persona e — inevitabilmente — i mercati.
Risposte essenziali
Domande frequenti
Verifica indipendente
Fonti ufficiali
- Ministero del Lavoro — Previdenza complementare: come funziona e quanto costa
- Ministero del Lavoro — Previdenza complementare, glossario e FAQ
- Mefop — Deducibilità ed extra-deducibilità dopo la legge di bilancio 2026 (analisi, 2 marzo 2026)
- D.Lgs. 252/2005, art. 8 — contribuzione e deducibilità (Normattiva, testo originario pubblicato in Gazzetta: gli importi sono stati poi modificati)
- COVIP — Chi può aderire e quanto versare (PDF)
- Agenzia delle Entrate — 730, Quadro E: oneri e spese
- Agenzia delle Entrate, circolare 29/E del 2001 — oneri deducibili e spesa effettivamente sostenuta (banca dati Documentazione economica e finanziaria)
- INPS — Riscatto della laurea ai fini pensionistici (scheda servizio)
- FiscoOggi (Agenzia delle Entrate) — Agevolazioni fiscali per il riscatto della laurea
- Agenzia delle Entrate, circolare 70/E del 2007 — previdenza complementare, regime fiscale delle prestazioni (copia pubblicata da COVIP)
- Fondapi — documento sulla fiscalità della previdenza complementare (fonte di fondo, luglio 2026)
In caso di discordanza fa sempre fede il testo pubblicato dalla fonte ufficiale.
Disclaimer. Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce consulenza fiscale, previdenziale, finanziaria o legale personalizzata. Le simulazioni si basano sulle ipotesi indicate e possono differire dalla tua situazione reale. Prima di assumere decisioni, verifica le informazioni sulle fonti ufficiali o rivolgiti a un professionista abilitato.